Ambiente e territorio

Lega: no a proposta per rimborso bollo se si vende o si rottama l’auto

Il leghista Bargi “In regione si stimano 80mila casi. La legge esiste in Lombardia, Piemonte, Veneto e nelle province autonome di Trento e Bolzano”. Sabattini (Pd): “Principio condivisibile, ma il costo è di diversi milioni di euro che non ci sentiamo di mettere in bilancio”

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È stato respinto il progetto di legge della Lega finalizzato al rimborso della tassa automobilistica “per perdita di possesso del veicolo dovuto a furto, rottamazione o esportazione all’estero”. Il progetto di legge è stato presentato da Stefano Bargi e sottoscritto dall’intero gruppo del Carroccio: Simone Pelloni, Maura Catellani, Massimiliano Pompignoli, Valentina Stragliati, Fabio Rainieri, Matteo Montevecchi, Fabio Bergamini, Gabriele Delmonte, Emiliano Occhi, Daniele Marchetti, Michele Facci, Matteo Rancan e Andrea Liverani. La proposta è stata votata in commissione Bilancio, presieduta da Massimiliano Pompignoli.

“Il volume non è piccolo, circa 70-80mila mezzi l’anno – aveva ricordato Bargi – e la proposta mira a rimborsare solo i mesi mancanti. Inoltre, il rimborso è a domanda del cittadino. Ho voluto porre una questione di principio. La Regione si appropria di risorse non sue. Se non posso più usare il mezzo non devo versare il corrispettivo”.

Il consigliere Luca Sabattini (Partito democratico) aveva sottolineato che il principio era condivisibile, ma si sarebbe dovuto creare un fondo per i rimborsi. Una stima prevede un costo di diversi milioni di euro “e non ci sentiamo di mettere questa cifra fra le priorità di bilancio”.

Bargi, relatore del provvedimento, aveva ricordato che i residenti in Piemonte, Lombardia, Veneto e nella Province autonome di Trento e di Bolzano “possono da tempo godere di una piccola ma significativa agevolazione: chi paga la tassa automobilistica e nei 12 mesi seguenti decide di demolire la vettura può chiedere il rimborso del bollo auto per la rottamazione del veicolo”.

L’importo del rimborso, si legge nella proposta di legge, “è calcolato in proporzione al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l’evento: ad esempio, se il bollo è stato pagato a gennaio con scadenza a dicembre dello stesso anno, e l’auto viene rottamata a marzo, il rimborso deve essere riconosciuto per tutto il periodo che va da aprile a dicembre, ossia per nove mesi”. Bargi sottolinea come la legge regionale 21 del 2012, all’articolo 5 “sancisca solo genericamente che la giunta regionale può sospendere o differire il termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili”, senza prevedere il rimborso o la cancellazione del tributo in un caso di distruzione del veicolo per evento eccezionale e imprevedibile non imputabile al proprietario dell’automobile, come quello verificatosi nei territori dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione nel maggio 2023″.

(Gianfranco Salvatori)

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